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Nov 11 2008, 09:30 PM
Messaggio
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![]() Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Members Messaggi: 61 Iscritto il: 2-August 08 Da: Roma Utente Nr.: 3748 |
Apro un nuovo topic per parlare nello specifico del dl n. 180 del 10 Novembre 2008 recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 di ieri.
Potete leggerne il testo qui e, con tutti i passaggi giuridici, qui. Che cosa prevede? Gli atenei in rosso (ossia che alla data del 31/12 di ciascun anno abbiano superato il tetto del 90% nel rapporto tra spese di personale e fondo di finanziamento ordinario) non possono bandire concorsi né assumere personale (professori ordinari e associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo) [art. 1, comma 1] e sono esclusi dalla ripartizione dei fondi per il reclutamento straordinario dei ricercatori per il biennio 2008-2009 (40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro per il 2009) [art. 1, comma 2]. Per tutti gli altri atenei il blocco del turn-over per il triennio 2009-2011 passa dal 20% al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, con l’obbligo di destinare il 60% delle risorse all’assunzione di ricercatori a tempo determinato o indeterminato, e non più del 10% all’assunzione di professori ordinari [art. 1, comma 3]. Per far fronte alla spesa di 24 milioni di euro per il 2009, 71 milioni di euro per il 2010, e 141 milioni di euro a decorrere dal 2011, saranno ridotte le dotazioni finanziarie di ciascun ministero [art. 4]. Cambiano le procedure per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia [art. 1, comma 4] e dei ricercatori universitari [art. 1, comma 5] secondo parametri definiti da apposito decreto ministeriale da emanare nei prossimi 30 giorni [art. 1, comma 6]. Tali procedure saranno applicate anche ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto legge e per i quali non sono ancora state elette le commissioni [art. 1, comma 8]. Nei concorsi per professori universitari di I e II fascia (della prima e della seconda sessione 2008) le commissioni saranno composte da 5 professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (ed, eventualmente, a settori affini): 1 nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e 4 esterni sorteggiati all'interno di una rosa di commissari eletti "in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione". Nei concorsi per ricercatori (fino al riordino delle procedure e, comunque, fino al 31/12/2009) le commissioni saranno composte da 3 professori ordinari (o 2 ordinari e 1 associato) appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (ed, eventualmente, a settori affini): 1 nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e 2 esterni sorteggiati all'interno di una rosa di commissari eletti "in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione". Il corsivo è attualmente oggetto di diverse interpretazioni: presumibilmente, nei concorsi per professori, la rosa dovrebbe essere composta da tanti commissari quanti sono i concorsi per SSD x 4 (membri sorteggiati per ogni concorso) x 3 (fattore Gelmini). Con un concorso a sessione avremmo 1 x 4 x 3 = 12 eletti da cui sorteggiare 4 commissari; con due concorsi avremmo 2 x 4 x 3 = 24 eletti da cui sorteggiare 8 commissari (4 per concorso). E così via. Cambiano i criteri di valutazione comparativa dei candidati nei concorsi per ricercatori universitari banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, secondo parametri definiti da apposito decreto ministeriale da emanare nei prossimi 30 giorni [art. 1, comma 7]. Gli Enti di Ricerca sono esclusi dall'obbligo di ridurre del 10% il personale non dirigenziale [art. 1, comma 9]. Il 7% del Fondo di finanziamento ordinario e del Fondo straordinario (circa 530 milioni) sarà ripartito, a decorrere dal 2009 e con progressivi incrementi negli anni successivi, sulla base dei risultati dei processi formativi e della qualità dell’offerta formativa e della ricerca scientifica, nonché della qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche, secondo modalità definite da apposito decreto ministeriale da emanare entro il 31/12 [art. 2]. Lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2009, di 65milioni di euro per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari (1700 posti letto in più) e 135 milioni di euro per la concessione di borse di studio (40.000 borse di studio in più), cui si farà fronte con le risorse del FAS (Fondo per le Aree Sottoutilizzate) [art. 3]. Captatio benevolentiae? *** Il dl contiene indubbiamente elementi positivi, ma non modifica nella sostanza la Legge 133/08, né per quanto riguarda il taglio dei finanziamenti, né per quanto riguarda la facoltà di trasformazione delle università in fondazioni. Blocco del turn-over al 50% vuol dire 1 nuovo assunto ogni 2 in pensione (anziché 1 ogni 5 come inizialmente previsto dalla legge 133/08). È vero che con il vincolo di spesa del 60% le risorse per assumere ricercatori aumentano in proporzione rispetto al passato, ma ai ricercatori va il 60% del 50% = 30% dei fondi liberati grazie al pensionamento di ogni professore ordinario. Se fino ad oggi il rapporto è stato 1 ordinario : 3 ricercatori (3 ricercatori assunti ogni ordinario in pensione) da domani, se 10 ordinari andranno in pensione avremo 50% del 60% di 30 = 9 nuovi ricercatori (anziché 30). E - attenzione - non si parla di "ricercatori" ma di "ricercatori a tempo determinato o indeterminato", quindi quasi sicuramente precari! Secondo un’inchiesta del Sole 24 Ore nel 2008 sono 7 gli atenei (Bari, Cassino, Firenze, L’Aquila, Napoli L’Orientale, Pisa, Trieste) con spese di personale superiori al 90% del finanziamento ordinario. Nel 2009, senza i consueti correttivi di fine anno ai criteri di calcolo (come quello che impone di conteggiare per 2/3 e non per intero il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nelle facoltà di medicina) saranno ben 26 (Bari, Basilicata, Cagliari, Cassino, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Milano, Modena e Reggio Emilia, Molise, Napoli Federico II, Napoli L’Orientale, Napoli Seconda Università, Palermo, Pavia, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Sassari, Siena, Trieste, Tuscia, Udine, Venezia Ca' Foscari), quasi la metà dei 58 atenei statali (senza contare università come Camerino e Urbino, probabilmente in stato di dissesto finanziario). E nei prossimi anni, se il FFO diminuirà per effetto dei tagli previsti dalla legge 133/08, la quasi totalità degli atenei potrebbe trovarsi nelle medesime condizioni. Il che, allo stato attuale dei fatti, equivale a parlare di blocco pressoché totale del turn over. -------------------- "Un tempo, quando uno aveva un segreto da nascondere, andava in un bosco. Faceva un buco in un tronco e sussurrava lì il suo segreto. Poi richiudeva il buco con del fango, così il segreto sarebbe rimasto sigillato per l’eternità..."
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WongKarWai Il Decreto Gelmini Su Università E Ricerca Nov 11 2008, 09:30 PM
albascura continuano a prenderci in giro...grrrrr che rabbia... Nov 12 2008, 08:37 PM![]() ![]() |
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